Si riporta quando previsto dalla circolare emanata dal Ministro della salute e dal Ministro dello sport in materia di defribrillatori in obbligo dal 1° luglio 2017 .
Articolo 1
(Dotazione ed impiego dei defribrillatori da parte delle società dilettantistiche)
1. L’obbligo di dotazione e impiego di defribrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all’art. 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche come definite dall’art. 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo come definito dall’art. 2 del decreto Ministro dell’Interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defribrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispotivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione oragnizzate dagli Enti di promozione sportiva, nonchè durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.
Articolo 2
(Obblighi)
1. Nel caso di cui all’art. 1, le associazioni e le società sportive dilettantisiche hanno l’obbligo di accertare, prima dell’inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all’uopo incaricati, la presenza del defribrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modlaità tecniche indicate dalle linee guida di cui all’allegato del decreto ministeriale 24 aprile 2013.
2. nel caso di cui all’art. 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano l’impianto sportivo devono assicurarassi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.
Articolo 3
(Inadempimento dell’obbligo)
1. La mancanza del defribrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina l’impossibilità di svolgere le attività di cui all’art. 1
Articolo 4
(attività sportive a ridotto impiego cardiocircolatorio e attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi)
1. Le disposizionni di cui agli art. 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associaizoni e società sportive dilettantistiche: a) relative alle attività sportive di cui all’art. 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonchè a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell’allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi.
Il Ministro della salute
il Ministro dello sport